LE OPERE MINORI SONO TUTTE ILLEGITTIME
L’articolo 95, e seguenti, del D.P.R. 380/01 prevede che le opere strutturali siano denunciate al competente Ufficio Sismico.
Negli anni molte Regioni italiane hanno emanato degli atti amministrativi in materia di “Opere Minori” che di fatto prevedevano la realizzazioni di alcune opere senza il deposito presso l’ufficio sismico ma depositando il progetto solo nel Comune di competenza.
In genere si possono considerare opere minori quelle che caratteristiche tecniche, per dimensioni e/o funzione, non comportano pericolo per la pubblica incolumità, oppure che interessano la pubblica incolumità in modo non rilevante; queste non trovando una definita collocazione normativa necessitano di una opportuna graduazione e differenziazione in ordine alla tassatività imposta correlata alle procedure di preventiva denuncia, così come disciplinate dalle attuali NTC.
Rientrano in questa categoria le tettoie, le pensiline, le opere di sostegno, le opere idrauliche, le opere e manufatti interrati con fondazione diretta, i manufatti (strutturalmente autonomi) adibiti a servizi e ricovero animali.
Due sentenze della cassazione (19185/2015 e 51683/2016) hanno ribadito che non si possono realizzare opere in zona sismica senza autorizzazione e che quindi gli atti amministrativi emanati dalle Regioni in materia di “Opere Minori” sono privi di rilevanza ed illegittimi.
Si crea dunque uno scontro fra le sentenze della Corte Suprema e le varie delibere regionali tuttora in vigore.
In attesa dell’esito dei vari confronti che ci saranno nelle conferenze Stato-Regioni si consiglia ai tecnici che in questi mesi hanno incarichi di questa fattispecie di procedere con l’autorizzazione sismica anche se questo inevitabilmente rallenta l’iter amministrativo.