RENTRI: Guida al Nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è il nuovo sistema italiano per la gestione dei rifiuti, basato sulla digitalizzazione e centralizzazione dei dati ambientali relativi a tutte le fasi di trattamento. L’obiettivo è quello di semplificare e monitorare l’intero ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento o recupero.

Il RENTRI introduce nuovi format digitali per il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e per il Registro di Carico e Scarico. Questi strumenti sono essenziali per la contabilità e la movimentazione dei rifiuti.

L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per diverse categorie di soggetti:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • Produttori di rifiuti pericolosi5….
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi specificati all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006

Tuttavia, sono esonerati dall’iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.

Le tempistiche per l’iscrizione variano in base alla tipologia di attività e alla dimensione dell’impresa. A partire dalla data di iscrizione, gli operatori devono trasmettere mensilmente al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico, entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione. A partire da scadenze specifiche, anche i dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi dovranno essere trasmessi al RENTRI.

L’accesso al RENTRI avviene tramite il portale dedicato, attraverso l’identità digitale (SPID, CNS o CIE). L’iscrizione comporta il pagamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale.

I costi di iscrizione si intendono per ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione.

Il RENTRI prevede sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione e per la trasmissione incompleta o assente dei dati informativi. L’articolo 258 del D.lgs. 152/2006 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da cinquecento euro a tremila euro per la mancata o irregolare iscrizione al Registro.

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto di sistemi di geolocalizzazione.

Il sistema offre anche la possibilità di delegare gli adempimenti ad associazioni imprenditoriali, società di servizi o gestori del servizio di raccolta. In tal caso, anche i soggetti delegati devono iscriversi al RENTRI.

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